Spesso chi necessita di assistenza legale si pone davanti alla necessità di comprendere come poter sostenere le spese legali derivanti da un giudizio, specialmente nel caso in cui i suoi redditi non siano sufficienti o ne sia del tutto sprovvisto.
Attraverso la previsione di legge del Patrocinio a Spese dello Stato (c.d. Gratuito Patrocinio”), ai sensi del DPR 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia), lo Stato sopperisce alla necessità di poter pagare le spese legali pur non avendo sufficienti risorse economiche.
Per coloro che intendano beneficiare di patrocinio in giudizio gratuitamente, lo stato prevede quale requisito il non superamento della soglia di reddito prevista e aggiornata ogni due anni da apposito Decreto Ministeriale.
Per poter accedere alla misura è inoltre necessario che l’avvocato a cui ci si rivolge sia iscritto in apposito elenco tenuto dall’Ordine degli Avvocati istituito nel distretto di Corte d’Appello del territorio in cui dovrà essere celebrato il processo.
Lo Studio legale dell’Avvocato Bellante, per poter garantire a tutti il diritto di difesa in sede giudiziale, offre la possibilità di fare richiesta di accesso al Patrocinio a Spese dello Stato (c.d. “Gratuito Patrocinio”) in quanto iscritto per tutte le materie previste all’interno dell’albo dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, con possibilità di richiesta anche in territori differenti
Si, lo studio dell’Avv. Bellante assume incarichi con gratuito patrocinio.
No. Le spese legali rientranti all’interno del gratuito patrocinio sono integralmente coperte da questo e pertanto non devono essere richieste ulteriori somme.
Per poter accedere al Gratuito Patrocinio, il reddito totale del nucleo familiare del richiedente non deve superare, l’importo imponibile irpef pari ad € 13.659,64. Tale limite, per i procedimenti penali, è aumentato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente. Non si ha riguardo al limite di reddito, per taluni reati previsti dall’art art. 76 comma 4-ter del dpr 115/2002, quali ad esempio: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale (comprese le ipotesi su minori), atti sessuali con minorenne, atti persecutori (c.d. stalking), mutilazioni genitali femminili.
Quando i familiari rivestono una posizione incompatibile col richiedente (ad esempio i coniugi in caso di separazione e\o divorzio) oltre a quello del richiedente non viene considerato il reddito dell’altro componente del nucleo familiare.
Sono coperti dal gratuito patrocinio le spese quali:
Non sono coperte da gratuito patrocinio:
Per poter fare richiesta, eccetto quando ricorrono i casi di esonero dal limite di reddito, il limite di reddito si riferisce ai redditi prodotti dal nucleo familiare del richiedente nell’anno precedente rispetto a quello in cui si fa richiesta.
L’istanza di richiesta di ammissione al gratuito patrocinio può essere rigettata qualora non sussistano i requisiti previsti quali il rispetto del limite reddituale, o nel caso di esonero per i procedimenti penali, qualora non si dimostri la sussistenza della materia riferibile a motivo di esonero sul limite di reddito, quando la domanda giudiziale è manifestamente infondata.
Per i procedimenti civili ed amministrativi l’istanza può essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del relativo foro competente il quale decide con delibera di ammissione o rigetto. Per i procedimenti penali l’istanza dev’essere proposta dinnanzi al giudice competente il quale decide sull’ammissione o meno con apposito decreto.
Si, nei casi in cui durante il procedimento vengano meno i requisiti previsti dalla legge o quando l’ammissione sia conseguita a dichiarazioni inesatte riguardo la sussistenza dei requisiti.
Il giudice può disporre la revoca del gratuito patrocinio anche quando la parte agisce o resiste in giudizio in mala fede.
Nel caso in cui la revoca consegua al venir meno dei requisiti, le spese legali per le fasi successive saranno a carico dell’assistito, per il pregresso si farà carico lo stato.
Nel caso in cui fossero insussistenti i presupposti dall’inizio o per l’aver agito in mala fede con dolo o colpa grave, le spese saranno a carico dell’assistito retroattivamente, sin dalla data di apertura del giudizio, con conseguente recupero del credito da parte dello Stato.