Diritto di FamigliaSenza categoriaDiritti d’uso e abitazione del coniuge separato

11 Febbraio 20251

Spesso in caso di separazione ci si domanda che sorti abbiano l’abitazione adibita a casa familiare.

Ebbene,  la casa  coniugale spesso  in sede di separazione viene generalmente assegnata dal Giudice ad uno tra i due coniugi, autorizzando questi (laddove richiesto) a vivere separatamente.

Nella maggior parte dei casi, quando sono presenti figli conviventi (specie se minori), questa viene assegnata al coniuge genitore affidatario dei figli.

Nella pratica dunque accade spesso che uno dei due coniugi si allontani conseguentemente alla separazione dalla casa familiare. Ma cosa accade quando il coniuge affidatario della casa familiare decede? A chi spetta il diritto di uso e abitazione sull’immobile?

La Cassazione con la sentenza n. 22566 del 26 luglio 2023, la Sezione Seconda civile ha affermato il seguente principio:

«I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare».

Il precedente orientamento  prevedeva invece il principio secondo cui il riconoscimento dei diritti di abitazione ed uso erano subordinati all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.

In parole povere, col precedente orientamento, il coniuge superstite a quello deceduto che non fosse risultato assegnatario dell’abitazione familiare non aveva diritto di “subentrare” nel diritto di uso e abitazione, perché l’abitazione si riteneva aver perso il carattere “familiare” essendo cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.

Col nuovo orientamento tuttavia la Cassazione sembra esprimere il principio secondo cui al coniuge superstite non assegnatario dell’immobile separato senza addebito, spetterebbero ex art. 540 comma 2 c.c. i diritti di abitazione e uso sull’immobile assegnati all’altro coniuge in caso di decesso di quest’ultimo. Tuttavia tali diritti non spetterebbero, al coniuge superstite separato senza addebito, nel caso in cui entrambi i coniugi successivamente alla separazione abbiano lasciato la casa o perso ogni collegamento con l’originaria destinazione familiare dell’immobile. In tal caso infatti si suppone che l’immobile abbia perso il carattere di familiarità e pertanto non troverebbe alcuna giustificazione l’applicazione della trasmissibilità dei diritti di abitazione ed uso al coniuge superstite.

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